Piano Transizione 5.0: i nuovi incentivi per le aziende
Piano Transizione 5.0: i nuovi incentivi per le aziende
L’art. 38 della Legge n. 56/2024 di conversione del Decreto n 19/2024 prevede un contributo denominato Piano Transizione 5.0, per le imprese che investono in progetti di innovazione finalizzati alla riduzione dei consumi energetici.
In attesa del decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che dovrà definire i criteri per determinare il risparmio energetico, le modalità di utilizzo dei crediti d’imposta e le tecniche ammesse per il monitoraggio, proviamo a chiarire quali beni rientrano negli incentivi.
Cos’è il Piano Transizione 5.0
Il Piano Transizione 5.0 supporta tutte le aziende italiane che intraprendono un percorso di transizione digitale ed energetica nel biennio 2024-2025, indipendentemente dalla loro forma giuridica, settore, dimensioni o regime fiscale. Il contributo, sotto forma di credito di imposta, viene erogato per l’acquisto di beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’attività d’impresa, interconnessi al sistema aziendale, che consentono un risparmio energetico pari almeno al 3% o, in alternativa, al 5% dell’intero processo produttivo.
Quali beni rientrano nel Piano Transizione 5.0?
Sono ammessi tutti i macchinari e software già ricompresi nel credito d’imposta 4.0, elencati nell’allegato A e allegato B alla legge 232/2016, ai quali si aggiungono i seguenti investimenti:
- Software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- Software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui sopra;
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:
- Gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
- Spese per la formazione sulle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi: sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati, fino a un massimo di 300.000 euro. Le attività formative devono essere erogate da soggetti esterni individuati con il decreto attuativo del MIMIT.
I crediti d’imposta verranno riconosciuti solo fino a esaurimento delle risorse stanziate, pari a 6,3 miliardi di euro.
Come funziona il credito d’imposta
Le detrazioni fiscali variano a seconda del risparmio energetico conseguito e dell’entità dell’investimento. Il meccanismo di assegnazione dei benefici favorisce le piccole e medie imprese, riconoscendo dei benefici più alti per gli investimenti entro i 2,5 milioni di euro:
- Risparmio energetico del 3%, oppure del 5% riferito all’intero processo produttivo: credito d’imposta del 35% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 15% per la quota di investimenti fra i 2,5 milioni di euro e i 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo per la parte fra i 10 e i 50 milioni di euro annui, limite massimo di costi ammissibili per l’impresa beneficiaria;
- Riduzione dei consumi del 6%, oppure del 10% riferito alla struttura produttiva: credito d’imposta rispettivamente al 40%, 20% e 10% per le tre fasce di investimento riportate sopra;
- Diminuzione dei consumi del 10% o, in alternativa, del 15% dell’intero impianto produttivo: credito d’imposta rispettivamente al 45%, 25% e 15% per le tre quote d’investimento menzionate nel primo punto.
La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi di energia registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo di energia. Per le nuove imprese, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.
Come richiedere i benefici fiscali
Per ottenere i benefici Transizione 5.0 è necessario presentare apposita domanda per via telematica al GSE (Gestore Servizi Energetici), allegando i documenti descritti all’interno dell’art. 38, comma 11, lettera a) della Legge n 56/2024.
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