Comunicazione software PICAM: fatture di integrazione (TD16, TD17, TD18, TD19)
Comunicazione software PICAM: fatture di integrazione (TD16, TD17, TD18, TD19)
Segnaliamo ai clienti che utilizzano il software PICAM alcune precisazioni sulla fatturazione elettronica.
La Legge di Bilancio 2021 (Legge n° 178/2020) ha abolito l’Esterometro (comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere) a partire dal 1° Luglio 2022.
A decorrere da tale data, l’articolo 1 al comma 1103 infatti ha stabilito che i dati relativi alle cessioni di beni o servizi transfrontalieri dovranno essere obbligatoriamente trasmessi tramite fattura elettronica al Sistema di Interscambio, con il formato XML delle fatture elettroniche.
Dal 1° luglio 2022, quindi:
- le fatture da emettere a clienti relative ad operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia devono seguire le regole delle fatture elettroniche: dovranno essere trasmesse entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
- le fatture ricevute da soggetti non stabiliti in Italia vanno trasmesse entro il 15° giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Per quanto riguarda la creazione della fattura elettronica:
- per le fatture da emettere a clienti relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà emettere una fattura elettronica di tipo TD01;
- per le fatture emesse da soggetti non stabiliti in Italia ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare una fattura elettronica di tipo:
– TD17: acquisti di servizi dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è, quindi, tenuto ad applicare l’I.V.A. con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE;
– TD18: acquisti intracomunitari di beni per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l’I.V.A. con la procedura di integrazione di cui all’art. 46 del D.L. n. 331/1993;
– TD19: acquisti di beni dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è tenuto ad applicare l’I.V.A. con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.
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